(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'articolo 28 dello Statuto regionale; 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (Autonomia
dell'assemblea legislativa regionale); 
    Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione  di
soggetti  terzi  alle  iniziative  culturali,   promozionali   e   di
comunicazione della Regione Toscana); 
    Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello
Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione); 
    Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo  1995,  n.
173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione  dei  segni  distintivi
della Regione); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n.
21 (Disposizioni di attuazione  della  disciplina  dell'uso  e  della
riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni  n.
10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993); 
Considerato quanto segue 
    1. La l.r.  4/2008  prevede  tra  le  entrate  del  bilancio  del
Consiglio  regionale  i  corrispettivi  della  compartecipazione   di
soggetti pubblici e privati ad attivita' svolte dal Consiglio stesso; 
    2.  I  proventi  derivanti  da  contratti  di   sponsorizzazione,
compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno
strumento di  innovazione  dell'organizzazione  amministrativa  e  di
realizzazione di maggiori economie; 
    3.  Le  modalita'  di  scelta   degli   sponsor   devono   essere
disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza; 
    4. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere  il
configurasi di un conflitto di interesse  tra  attivita'  pubblica  e
privata; 
    5. Attualmente l'unico marchio  regionale  adottato  e'  riferito
all'ente Regione nel suo complesso e la sua titolarita',  gestione  e
utilizzazione e' di competenza della Giunta  regionale  e  delle  sue
strutture organizzative; 
    6. Con la  legge  sull'autonomia  dell'assemblea  legislativa  e'
opportuno individuare anche per il  Consiglio  regionale  un  proprio
marchio   che,   nel   rispetto   della   normativa    vigente,    ne
contraddistingua  la  partecipazione  ad  iniziative  realizzate   in
collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela; 
 
                    Si approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. Al fine di favorire lo svolgimento  delle  proprie  iniziative
culturali, promozionali e di comunicazione,  il  Consiglio  regionale
puo' stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici  o
privati. 
    2. Ai fini della presente legge si intende: 
    a) per contratto di sponsorizzazione, il  contratto  mediante  il
quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato,
detto sponsor, la possibilita' di pubblicizzare il proprio marchio  o
ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario  riservato  nelle
iniziative del Consiglio  regionale  a  fronte  di  un  corrispettivo
costituito da una somma di denaro  o  da  una  fornitura  di  beni  o
servizi; 
    b) per sponsor, il soggetto pubblico o  privato  che  stipula  il
contratto di sponsorizzazione; 
    c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il  supporto  per
la  comunicazione  delle  informazioni  messi  a   disposizione   dal
Consiglio regionale per la pubblicita' dello sponsor.